IL BENEFICIO TRIBUTARIO

L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto l’abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anniche siano in possesso di determinati requisiti.Il beneficio viene applicato a partire dall’abbonamento relativo all’anno 2008.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base al dettato normativo e secondo quanto specificato nella circolare n. 46/E del 20 settembre2010, i requisiti per accedere al beneficio sono:

• aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento

RAI (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno);

• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;

• possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente

a euro 516,46 per tredici mensilità.

Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame. Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma:

• del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente.

Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;

• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio,

gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;

• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

• i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

• i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;

• il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;

• i redditi soggetti a tassazione separata.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Per fruire dell’agevolazione in parola è necessario compilare il presente modello per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.

Premessa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AI FINI DELL’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE RAI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE N. 244 DEL 2007

La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione, va spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Il modello va presentato anche da coloro i quali, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 novembre 2010.

La domanda di esenzione per l’anno 2011 dovra’ essere presentata entro il 30/04/11. Per avere diritto all’esenzione annuale e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/11.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31/07/11) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31/07/11. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.

Sono tenuti alla compilazione della presente dichiarazione anche i soggetti che, pur in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno provveduto al pagamento del canone. In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata unitamente all’istanza di rimborso. La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione potrà, alternativamente, essere:

• spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.

Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

• consegnata dall’interessato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi degli uffici locali sono consultabili sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it. I soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, hanno già presentato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate istanza per l’esenzione dal pagamento in data precedente all’emanazione del presente modello, non sono tenuti a presentare un nuovo modello.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il contribuente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La dichiarazione sostitutiva deve contenere:

• l’indicazione dei dati anagrafici del sottoscrittore;

• le informazioni relative alla residenza;

• il numero del canone di abbonamento alla Rai;

• gli anni e i periodi per i quali si chiede il rimborso del canone versato ovvero gli anni e i periodi per i quali ricorrono le condizioni per godere dell’esenzione dal pagamento del canone Rai. Inoltre, il contribuente deve comunicare di non essere coniugato, barrando l’apposita casella. Nel caso in cui il contribuente risulti coniugato, deve essere inserito nell’apposito riquadro

il codice fiscale del coniuge convivente.

Infine va dichiarato che in ciascuno degli anni precedenti a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame la somma del reddito imputabile al soggetto interessato e al coniuge convivente dello stesso non è superiore a 6.713,98 euro.

Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.