Un aggravio economico e burocratico, un restringimento dei diritti nonostante il parere contrario anche del Parlamento, inefficaci e costose procedure telematiche per le domande. Questi, in sintesi, i rilievi mossi da Cittadinanzattiva, attraverso le sue reti del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) e del Tribunale per i diritti del malato, sulle misure previste nella Comunicazione (interna e non ufficiale) del 20 settembre 2010 del Direttore Generale dell’INPS, con oggetto “accertamenti di invalidità civile – implementazione dei criteri per l’accertamento diretto”.

Dal 1 gennaio 2010 è infatti cambiata la procedura della domanda di accertamento delle minorazioni civili. La domanda non è più presentata alle Aziende USL, ma, in via telematica, all’INPS. L’accertamento viene eseguito dalle Commissioni ASL integrate da un medico INPS; l’accertamento definitivo è effettuato comunque dall’INPS. Al contrario, sono ancora molte le Commissioni che non hanno ancora al loro interno il medico INPS. Va aggiunto che il verbale di invalidità in sede di visita (Commissione ASL integrata dal medico INPS), può essere approvato all’unanimità da tutti i componenti della commissione (compreso il medico INPS), oppure a maggioranza dei componenti della commissione. Nel primo caso deve essere validato, nel più breve tempo possibile, dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e, inviato all’interessato. Nel secondo caso (parere non unanime), l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti per la valutazione. Nei successivi 10 giorni il Centro Medico legale dell’INPS, ricevuta la documentazione, può validare il verbale oppure procedere, nei successivi 20 giorni, alla visita diretta. Le visite dirette avrebbero dovuto essere limitate alle situazioni incerte. La recente Comunicazione interna del Direttore Generale INPS e le “linee guida operative” prevedono, invece, come indispensabile, il potenziamento del ricorso prioritario all’accertamento sanitario diretto sulla persona.

Il ricorso alla visita diretta viene indicato come prioritario, persino quando il giudizio della Commissione ASL (integrata con il medico INPS) è unanime, soprattutto nei casi in cui siano previsti benefici assistenziali (innanzitutto economici: pensioni, assegni e indennità).

La gran parte dei Cittadini verranno quindi sottoposti nuovamente a doppia visita: prima da parte della ASL e poi dell’INPS. Il disagio per il cittadino non è diminuito, anzi la seconda visita, soprattutto in alcune zone d’Italia, può avvenire anche a centinaia di km di distanza dell’abitazione del Cittadino.

Di fatto, l’INPS attraverso una Circolare interna attua un notevole passo indietro rispetto alla necessità di semplificazione amministrativa per i cittadini. L ’accertamento diretto da parte dell’INPS, in aggiunta a quello delle Commissioni mediche ASL integrate dal medico INPS, deve essere attuato esclusivamente in quei casi dove vi siano dei ragionevoli e fondati dubbi sulla sussistenza del diritto al beneficio, e non al contrario considerarlo “la prassi”.

Altro punto, e a nostro avviso il più grave, riguarda la restrizione dei requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento. E’ opportuno segnalare che in seguito alla accesa protesta del 7 luglio scorso delle Organizzazioni a tutela dei diritti delle persone con disabilità il Parlamento bocciò un emendamento che tentava di modificare i criteri (restringendoli) per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Ora, i contenuti di quell’emendamento trovano nuovamente spazio nelle “Linee Guida operative per l’invalidità civile” contenute nella Comunicazione. L’interpretazione dell’INPS stravolge l’indicazione, della legge tuttora vigente che stabilisce che l’indennità di accompagnamento venga concessa alle persone con inabilità totale quando ricorre una delle due seguenti condizioni: si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

Rispetto alla capacità di deambulare, invece, le nuove linee guida operative per l’invalidità civile dell’INPS prevedono che l’impossibilità debba essere permanente e non superabile con l’utilizzo di ausili. Chi deambula con estrema difficoltà e fatica come, ad esempio, l’aiuto di un tripode, di due stampelle o altri ausili, non si vedrà riconosciuto il diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento.

Rispetto al secondo criterio che dà diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, ovvero, la capacità della persona di compiere gli atti quotidiani della vita, l’INPS, stabilisce come condizione la presenza di un’assistenza continuativa e l’impossibilità di compiere il “complesso” degli atti quotidiani. Ciò vuol dire che, nel misurare l’autonomia personale del cittadino, si considereranno solo il complesso degli atti elementari della vita. Inoltre, il riferimento è al complesso di questi atti, e non solo ad uno o due di essi. Vengono ignorati quelli che sono, invece, considerati atti strumentali della quotidianità, ovvero, le attività “extradomiciliari”, come sapersi orientare, usare un mezzo pubblico, usare un telefono, chiedere aiuto o un’informazione. Il risultato, come denuncia, ad esempio il CoorDown è che, tramite visite sommarie e sbrigative, vengono revocate le indennità di accompagnamento a persone affette da sindrome di Down (e non solo), su tutto il territorio nazionale.

Consideriamo piuttosto preoccupante che l’INPS, attraverso una sua Comunicazione interna del proprio Direttore Generale, reintroduca criteri di assegnazione dell’accompagnamento, già bocciati dal Parlamento nel corso dell’approvazione del Decreto Legge 31 maggio 2010. Come a dire che la decisione del Parlamento non abbia avuto alcun significato. Con la conseguenza che non tutti i cittadini che ne avrebbero diritto potranno accedervi.

Infine, la nuova procedura di invalidità, attiva dal 1 gennaio 2010, prevede la trasmissione telematica della domanda di invalidità ed handicap. Oltre l’oggettiva difficoltà per il cittadino a reperire un medico abilitato alla trasmissione telematica (non tutti i Medici di medicina generale sono abilitati), sorge il problema del costo: può variare da 20 a 130 euro.