dicembre 2010


IL BENEFICIO TRIBUTARIO

L’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto l’abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla Rai per i soggetti di età pari o superiore a 75 anniche siano in possesso di determinati requisiti.Il beneficio viene applicato a partire dall’abbonamento relativo all’anno 2008.

SOGGETTI BENEFICIARI

In base al dettato normativo e secondo quanto specificato nella circolare n. 46/E del 20 settembre2010, i requisiti per accedere al beneficio sono:

• aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento

RAI (attualmente il 31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno);

• non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, titolari di un reddito proprio;

• possedere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniuge, non sia superiore complessivamente

a euro 516,46 per tredici mensilità.

Ai fini del calcolo del reddito utile per fruire del beneficio occorre effettuare la somma del reddito imputabile al soggetto interessato all’agevolazione e del reddito imputabile al coniuge dello stesso. Vanno conteggiati i redditi riferiti all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame. Il reddito che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione è dato dalla somma:

• del reddito imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente.

Per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione, si assume a riferimento il reddito indicato nel modello CUD;

• dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio,

gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;

• delle retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;

• dei redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Sono esclusi dal calcolo:

• i redditi esenti da Irpef (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);

• i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;

• il reddito della casa di abitazione principale e relative pertinenze;

• i redditi soggetti a tassazione separata.

L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Per fruire dell’agevolazione in parola è necessario compilare il presente modello per attestare il possesso dei requisiti che danno diritto all’agevolazione.

Premessa

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AI FINI DELL’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE RAI AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 132, DELLA LEGGE N. 244 DEL 2007

La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione, va spedita o consegnata entro il 30 aprile dell’anno di riferimento, da parte di coloro che per la prima volta fruiscono del beneficio. Coloro che intendono fruire del beneficio, per la prima volta, relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31 luglio, data di scadenza del pagamento del canone per il secondo semestre) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31 luglio.

Il modello va presentato anche da coloro i quali, in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone. In tal caso la dichiarazione va presentata entro il 30 novembre 2010.

La domanda di esenzione per l’anno 2011 dovra’ essere presentata entro il 30/04/11. Per avere diritto all’esenzione annuale e’ necessario aver compiuto 75 anni (o un eta’ superiore) entro il 31/01/11.
Coloro che intendono fruire del beneficio per la prima volta relativamente al secondo semestre dell’anno (sempre che il compimento dei 75 anni avvenga entro il 31/07/11) devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro il 31/07/11. Anche in questo caso l’Agenzia delle Entrate effettuera’ i dovuti controlli per verificare le condizioni di eta’ e di reddito.

Sono tenuti alla compilazione della presente dichiarazione anche i soggetti che, pur in possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione per gli anni 2008, 2009 e 2010, hanno provveduto al pagamento del canone. In tal caso, la dichiarazione deve essere presentata unitamente all’istanza di rimborso. La dichiarazione sostitutiva, attestante il possesso dei requisiti per godere dell’agevolazione potrà, alternativamente, essere:

• spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo:

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO TORINO 1 S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – 10121 – TORINO.

Ai sensi dell’articolo 38, terzo comma, del DPR n. 445 del 2000, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore;

• consegnata dall’interessato presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Gli indirizzi degli uffici locali sono consultabili sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it. I soggetti che, in possesso dei requisiti previsti, hanno già presentato agli uffici dell’Agenzia delle Entrate istanza per l’esenzione dal pagamento in data precedente all’emanazione del presente modello, non sono tenuti a presentare un nuovo modello.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di poter fruire del beneficio previsto, il contribuente è tenuto a sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), come modificato dall’articolo 42 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con integrazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La dichiarazione sostitutiva deve contenere:

• l’indicazione dei dati anagrafici del sottoscrittore;

• le informazioni relative alla residenza;

• il numero del canone di abbonamento alla Rai;

• gli anni e i periodi per i quali si chiede il rimborso del canone versato ovvero gli anni e i periodi per i quali ricorrono le condizioni per godere dell’esenzione dal pagamento del canone Rai. Inoltre, il contribuente deve comunicare di non essere coniugato, barrando l’apposita casella. Nel caso in cui il contribuente risulti coniugato, deve essere inserito nell’apposito riquadro

il codice fiscale del coniuge convivente.

Infine va dichiarato che in ciascuno degli anni precedenti a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione in esame la somma del reddito imputabile al soggetto interessato e al coniuge convivente dello stesso non è superiore a 6.713,98 euro.

Si fa presente che in base agli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente concessi.

Un aggravio economico e burocratico, un restringimento dei diritti nonostante il parere contrario anche del Parlamento, inefficaci e costose procedure telematiche per le domande. Questi, in sintesi, i rilievi mossi da Cittadinanzattiva, attraverso le sue reti del Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) e del Tribunale per i diritti del malato, sulle misure previste nella Comunicazione (interna e non ufficiale) del 20 settembre 2010 del Direttore Generale dell’INPS, con oggetto “accertamenti di invalidità civile – implementazione dei criteri per l’accertamento diretto”.

Dal 1 gennaio 2010 è infatti cambiata la procedura della domanda di accertamento delle minorazioni civili. La domanda non è più presentata alle Aziende USL, ma, in via telematica, all’INPS. L’accertamento viene eseguito dalle Commissioni ASL integrate da un medico INPS; l’accertamento definitivo è effettuato comunque dall’INPS. Al contrario, sono ancora molte le Commissioni che non hanno ancora al loro interno il medico INPS. Va aggiunto che il verbale di invalidità in sede di visita (Commissione ASL integrata dal medico INPS), può essere approvato all’unanimità da tutti i componenti della commissione (compreso il medico INPS), oppure a maggioranza dei componenti della commissione. Nel primo caso deve essere validato, nel più breve tempo possibile, dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS e, inviato all’interessato. Nel secondo caso (parere non unanime), l’INPS sospende l’invio del verbale e acquisisce gli atti per la valutazione. Nei successivi 10 giorni il Centro Medico legale dell’INPS, ricevuta la documentazione, può validare il verbale oppure procedere, nei successivi 20 giorni, alla visita diretta. Le visite dirette avrebbero dovuto essere limitate alle situazioni incerte. La recente Comunicazione interna del Direttore Generale INPS e le “linee guida operative” prevedono, invece, come indispensabile, il potenziamento del ricorso prioritario all’accertamento sanitario diretto sulla persona.

Il ricorso alla visita diretta viene indicato come prioritario, persino quando il giudizio della Commissione ASL (integrata con il medico INPS) è unanime, soprattutto nei casi in cui siano previsti benefici assistenziali (innanzitutto economici: pensioni, assegni e indennità).

La gran parte dei Cittadini verranno quindi sottoposti nuovamente a doppia visita: prima da parte della ASL e poi dell’INPS. Il disagio per il cittadino non è diminuito, anzi la seconda visita, soprattutto in alcune zone d’Italia, può avvenire anche a centinaia di km di distanza dell’abitazione del Cittadino.

Di fatto, l’INPS attraverso una Circolare interna attua un notevole passo indietro rispetto alla necessità di semplificazione amministrativa per i cittadini. L ’accertamento diretto da parte dell’INPS, in aggiunta a quello delle Commissioni mediche ASL integrate dal medico INPS, deve essere attuato esclusivamente in quei casi dove vi siano dei ragionevoli e fondati dubbi sulla sussistenza del diritto al beneficio, e non al contrario considerarlo “la prassi”.

Altro punto, e a nostro avviso il più grave, riguarda la restrizione dei requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento. E’ opportuno segnalare che in seguito alla accesa protesta del 7 luglio scorso delle Organizzazioni a tutela dei diritti delle persone con disabilità il Parlamento bocciò un emendamento che tentava di modificare i criteri (restringendoli) per la concessione dell’indennità di accompagnamento. Ora, i contenuti di quell’emendamento trovano nuovamente spazio nelle “Linee Guida operative per l’invalidità civile” contenute nella Comunicazione. L’interpretazione dell’INPS stravolge l’indicazione, della legge tuttora vigente che stabilisce che l’indennità di accompagnamento venga concessa alle persone con inabilità totale quando ricorre una delle due seguenti condizioni: si trovino nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; oppure, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

Rispetto alla capacità di deambulare, invece, le nuove linee guida operative per l’invalidità civile dell’INPS prevedono che l’impossibilità debba essere permanente e non superabile con l’utilizzo di ausili. Chi deambula con estrema difficoltà e fatica come, ad esempio, l’aiuto di un tripode, di due stampelle o altri ausili, non si vedrà riconosciuto il diritto a ricevere l’indennità di accompagnamento.

Rispetto al secondo criterio che dà diritto a percepire l’indennità di accompagnamento, ovvero, la capacità della persona di compiere gli atti quotidiani della vita, l’INPS, stabilisce come condizione la presenza di un’assistenza continuativa e l’impossibilità di compiere il “complesso” degli atti quotidiani. Ciò vuol dire che, nel misurare l’autonomia personale del cittadino, si considereranno solo il complesso degli atti elementari della vita. Inoltre, il riferimento è al complesso di questi atti, e non solo ad uno o due di essi. Vengono ignorati quelli che sono, invece, considerati atti strumentali della quotidianità, ovvero, le attività “extradomiciliari”, come sapersi orientare, usare un mezzo pubblico, usare un telefono, chiedere aiuto o un’informazione. Il risultato, come denuncia, ad esempio il CoorDown è che, tramite visite sommarie e sbrigative, vengono revocate le indennità di accompagnamento a persone affette da sindrome di Down (e non solo), su tutto il territorio nazionale.

Consideriamo piuttosto preoccupante che l’INPS, attraverso una sua Comunicazione interna del proprio Direttore Generale, reintroduca criteri di assegnazione dell’accompagnamento, già bocciati dal Parlamento nel corso dell’approvazione del Decreto Legge 31 maggio 2010. Come a dire che la decisione del Parlamento non abbia avuto alcun significato. Con la conseguenza che non tutti i cittadini che ne avrebbero diritto potranno accedervi.

Infine, la nuova procedura di invalidità, attiva dal 1 gennaio 2010, prevede la trasmissione telematica della domanda di invalidità ed handicap. Oltre l’oggettiva difficoltà per il cittadino a reperire un medico abilitato alla trasmissione telematica (non tutti i Medici di medicina generale sono abilitati), sorge il problema del costo: può variare da 20 a 130 euro.

Cittadinanzattiva ha inviato questa mattina una lettera appello al Presidente del Senato e ai Senatori della Repubblica a firma del segretario generale, Teresa Petrangolini, affinché, nella prossima votazione in aula della legge per la stabilità, si elimini il tetto di 100 milioni di Euro previsti per il 5 per mille.

“Gentili Presidenti, Gentili Senatori,

l’attuale testo della legge per la stabilità in discussione al Senato limita fortemente i fondi da destinare al 5xmille per l’anno 2011.

Questa misura è molto grave perché non rispetterebbe la volontà dei cittadini che liberamente decideranno di versare alle associazioni destinatarie la loro quota del 5xmille con la prossima dichiarazione dei redditi: solo 100 milioni, rispetto all’intero ammontare del 5xmille, verranno infatti distribuiti alle associazioni, mentre il resto verrà trattenuto dallo Stato.

Saremmo di fronte ad una riduzione del 75% rispetto all’importo destinato nell’anno precedente (peraltro già oggetto di una limitazione rispetto al totale dei fondi raccolti). Questo ulteriore taglio costituisce un grave danno per molte organizzazioni civiche e, in particolare, per le associazioni di tutela del diritto alla salute che così tanta parte hanno nel sistema sociale e sanitario italiano e per le associazioni dei consumatori che quotidianamente si dedicano alla difesa dei cittadini utenti nel nostro paese.

In generale, la misura contraddice le politiche di promozione della cittadinanza attiva che la Costituzione richiede a tutte le Istituzioni pubbliche, come previsto dall’art.118, u.c. L’impatto sull’operatività delle organizzazioni del terzo settore è notevole: si colpiscono, infatti, delle realtà che hanno dimostrato, negli anni, una professionalità molto elevata, oggetto di apprezzamento in Italia e all’estero e dunque motivo di orgoglio per il nostro Paese.

Sin dalla sua prima applicazione, lo strumento del 5xmille ha riscosso un elevato gradimento da parte dei cittadini contribuenti. Limitarlo significa pertanto disattendere un orientamento consolidato nella popolazione italiana e comprimere drasticamente la libertà dei cittadini di decidere come destinare la propria quota dell’imposta sui redditi direttamente a sostegno degli operatori del terzo settore.

Per queste ragioni chiediamo ai senatori destinatari di questa lettera di intervenire per eliminare, nel testo della manovra in discussione, il tetto di 100 milioni di euro da destinare al 5xmille per l’anno 2011, e di ripristinare l’importo dei fondi previsti nell’anno 2010”.